Ospitalità a cittadini extracomunitari
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero extracomunitario o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza(*).
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero extracomunitario, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”
Siccome vi auguro di ospitare quanti più cittadini del mondo possibile, vi segnalo che in Italia vige l’obbligo di segnalare alle forze dell’ordine i nostri Ospiti.
HomeLink non obbliga nessuno a compilare i moduli di riferimento ma ritiene doveroso informare tutti delle normative attualmente vigenti:
Come indicato nel modulo di esempio, qualora dobbiate ospitare cittadini extracomunitari in territorio italiano siete chiamati a presentare in triplice copia presso la questura una comunicazione scritta che riporti :
- generalità del denunciante
- generalità dello straniero,
- estremi del passaporto o del documento di identificazione e
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Casi particolari: I cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, per effetto dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), sono assimilati ai comunitari.
I cittadini della Svizzera, in base ad un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono equiparati ai cittadini comunitari.
I cittadini di San Marino sono equiparati ai cittadini italiani.
I cittadini del Principato di Monaco sono extracomunitari.
per comodità potete scaricare questo modulo da compilare con i dati necessari ed inviare all’autorità locale di pubblica sicurezza. Vi ricordo che in mancanza di tale documento potreste essere soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa dai 160 ai 1.100 €.
Per qualsiasi dubbio, non esitate naturalmente a contattarmi