<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sharing economy Archives - Scambiare casa con Homelink</title>
	<atom:link href="https://homelink.it/category/sharing-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homelink.it/category/sharing-economy/</link>
	<description>Lo scambio casa è un nuovo modo di viaggiare e chi sceglie di scambiare con HomeLink entra in una community che conta iscritti in 70 Paesi nel mondo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 08:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>La pubblica sicurezza e lo scambio casa</title>
		<link>https://homelink.it/la-pubblica-sicurezza-e-lo-scambio-casa/</link>
					<comments>https://homelink.it/la-pubblica-sicurezza-e-lo-scambio-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 13:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homelink.it/?p=5767</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/la-pubblica-sicurezza-e-lo-scambio-casa/">La pubblica sicurezza e lo scambio casa</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<style type="text/css" data-created_by="avia_inline_auto" id="style-css-av-489azb-5e1d03d23efd9cef391b2b246521090b">
.flex_column.av-489azb-5e1d03d23efd9cef391b2b246521090b{
border-radius:0px 0px 0px 0px;
padding:0px 0px 0px 0px;
}
</style>
<div  class='flex_column av-489azb-5e1d03d23efd9cef391b2b246521090b av_one_full  avia-builder-el-0  el_before_av_one_full  avia-builder-el-first  first flex_column_div av-zero-column-padding  '     ><p>
<style type="text/css" data-created_by="avia_inline_auto" id="style-css-av-av_heading-4538175ea1b16aee678c0b090519b4b8">
#top .av-special-heading.av-av_heading-4538175ea1b16aee678c0b090519b4b8{
padding-bottom:10px;
}
body .av-special-heading.av-av_heading-4538175ea1b16aee678c0b090519b4b8 .av-special-heading-tag .heading-char{
font-size:25px;
}
.av-special-heading.av-av_heading-4538175ea1b16aee678c0b090519b4b8 .av-subheading{
font-size:15px;
}
</style>
<div  class='av-special-heading av-av_heading-4538175ea1b16aee678c0b090519b4b8 av-special-heading-h3  avia-builder-el-1  el_before_av_textblock  avia-builder-el-first '><h3 class='av-special-heading-tag '  itemprop="headline"  >Ospitalità a cittadini extracomunitari</h3><div class="special-heading-border"><div class="special-heading-inner-border"></div></div></div><br />
<section  class='av_textblock_section av-kg6jpu3p-14fe9d9285ce048ef66298022055b0d5 '   itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p>Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero <strong>extracomunitario</strong> o gli cede beni immobili, ha l&#8217;obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all&#8217;autorità locale di pubblica sicurezza(*).</p>
<p>La <a href="https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf" target="_blank" rel="noopener popup noreferrer">comunicazione</a> è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.</p>
<p>La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero <strong>extracomunitario</strong>, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l&#8217;esatta ubicazione dell&#8217;immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.</p>
<p>N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&amp;B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio <a href="https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/">&#8220;Alloggiati Web&#8221;</a></p>
</div></section></p></div>
<style type="text/css" data-created_by="avia_inline_auto" id="style-css-av-1yrpev-434a1184edc28a908c24fdc53f21fd1d">
.flex_column.av-1yrpev-434a1184edc28a908c24fdc53f21fd1d{
border-radius:0px 0px 0px 0px;
padding:0px 0px 0px 0px;
}
</style>
<div  class='flex_column av-1yrpev-434a1184edc28a908c24fdc53f21fd1d av_one_full  avia-builder-el-3  el_after_av_one_full  avia-builder-el-last  first flex_column_div av-zero-column-padding  column-top-margin'     ><section  class='av_textblock_section av-kg6jpu3p-14fe9d9285ce048ef66298022055b0d5 '   itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p>Siccome vi auguro di ospitare quanti più cittadini del mondo possibile, vi segnalo che in Italia vige l&#8217;obbligo di segnalare alle forze dell&#8217;ordine i nostri Ospiti.</p>
<p>HomeLink non obbliga nessuno a compilare i moduli di riferimento ma ritiene doveroso informare tutti delle normative attualmente vigenti:</p>
<p>Come indicato nel modulo di esempio, qualora dobbiate ospitare cittadini <strong>extracomunitari</strong> in territorio italiano siete chiamati a presentare in triplice copia presso la questura una comunicazione scritta che riporti :</p>
<ul>
<li>generalità del denunciante</li>
<li>generalità dello straniero,</li>
<li>estremi del passaporto o del documento di identificazione e</li>
<li>l&#8217;esatta ubicazione dell&#8217;immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.</li>
</ul>
<p>Casi particolari: I cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, per effetto dell&#8217;Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), sono assimilati ai comunitari.<br />
I cittadini della Svizzera, in base ad un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono equiparati ai cittadini comunitari.<br />
I cittadini di San Marino sono equiparati ai cittadini italiani.<br />
I cittadini del Principato di Monaco sono extracomunitari.</p>
<p>per comodità potete scaricare <a href="https://homelink.it/wp/wp-content/uploads/2020/10/modulo-art7.pdf">questo modulo</a> da compilare con i dati necessari ed inviare all&#8217;autorità locale di pubblica sicurezza. Vi ricordo che in mancanza di tale documento potreste essere soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa dai 160 ai 1.100 €.</p>
<p>Per qualsiasi dubbio, non esitate naturalmente a contattarmi</p>
</div></section></div></p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/la-pubblica-sicurezza-e-lo-scambio-casa/">La pubblica sicurezza e lo scambio casa</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://homelink.it/la-pubblica-sicurezza-e-lo-scambio-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quali norme deve sottostare il privato?</title>
		<link>https://homelink.it/norme-della-sharing-economy/</link>
					<comments>https://homelink.it/norme-della-sharing-economy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homelink.it/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[<p>norme della sharing economy Vi ricordate quando una volta non c’era il cosiddetto benessere e le persone si incontravano spesso e non avevano a disposizione internet o gli smartphone? Era un periodo verrebbe da dire governato dal buon senso. Non è mia intenzione assumere le difese di chi sostiene che “si stava meglio quando si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/norme-della-sharing-economy/">A quali norme deve sottostare il privato?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>norme della sharing economy</strong></h2>
<p>Vi ricordate quando una volta non c’era il cosiddetto benessere e le persone si incontravano spesso e non avevano a disposizione internet o gli smartphone?</p>
<p>Era un periodo verrebbe da dire governato dal buon senso.</p>
<p>Non è mia intenzione assumere le difese di chi sostiene che “si stava meglio quando si stava peggio”. Intendo invece utilizzare questa immagine per puntualizzare qualcosa della sharing economy.</p>
<p>Contrariamente a quanto sembrerebbe consigliare il nome così di attualità, le pratiche di consumo collaborativo sono sempre esistite. Ma perché solo oggi sono diventati così <strong>importanti</strong>?</p>
<p>É presto detto: la <strong>diffusione di internet</strong> e il progredire delle apparecchiature ad esso collegate, permettono oggi a grandi masse di persone di entrare in contatto tra di loro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quello che una volta era un fenomeno legato e spesso circoscritto all’ambiente famigliare è oggi un evento di massa.<br />
Ne consegue che il buon senso non può più essere l’unico strumento atto a regolamentare la sharing economy. Facciamo un esempio:</p>
<p>In passato, poteva capitare che ospitassi una persona a casa e che questa volesse ricambiare in qualche modo. Pensiamo ad un mazzo di fiori, una bottiglia di vino o qualsiasi altro bene.<br />
Ora immaginiamo che 100000 persone offrano gli stessi prodotti in cambio dello stesso servizio.</p>
<p>Si potrebbe a questo punto disegnare un panorama nel quale una piccola cittadina viene letteralmente riempita di mazzi di fiori, ad esempio. E ai piccoli fiorari chi ci pensa?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo è il nodo cruciale del consumo collaborativo allo stato dei fatti. Si tratta di un’usanza talmente diffusa da rappresentare un rischio.<br />
Il pericolo, badate bene, non è di tipo economico (come spiegato negli articoli precedenti) ma è altresì di sicurezza e legalità.</p>
<p>Non vogliatemene a male se utilizzo ancora un esempio o meglio, un fatto concreto.<br />
La città di Milano si è resa conto che recentemente le realtà parallele al servizio di taxi occupano un ruolo quasi dominante. Questo vuol dire che ogni giorno, per le strade di milano circolano un gran numero di vetture che svolgono un servizio di taxi pur non avendo pagato la licenza e soprattutto subito i controlli.</p>
<p>Se ora accostiamo il fatto che statisticamente una persona su cinque a Milano fa uso di cocaina, ad esempio ci renderemmo presto conto di quanti pericolosi guidatori ci sono per strada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo tuttavia non è l’unico problema. Chi si fa pagare per offrire un alloggio quanto denaro può chiedere in cambio? Quali norme deve rispettare?.<br />
Non ci girerò molto intorno: chi fornisce beni o servizi in cambio di denaro senza essere in qualche modo “inquadrato” dalla legge è in torto.<br />
Un controllo delle forze dell’ordine a casa di un qualunque cliente di Airbnb, uber o gnammo porterebbe a sicure sanzioni.<br />
Ci tengo a precisare che questo però non è il caso di altre realtà come ad esempio <strong>HomeLink</strong>.</p>
<p>Il <strong>consumo collaborativo</strong> che io definisco “vero” non comporta uno scambio di denaro. Nel nostro caso si è perfettamente nella legalità perché si scambia un alloggio o un servizio in modo reciproco.<br />
Il guadagno che deriva dall’esperienza con <strong>HomeLink</strong> è assolutamente culturale.<br />
I grandi marchi potranno cercare in eterno di convincermi che è sociale offrire un appartamento in cambio di denaro. Per me resterà sempre un affitto; anche se camuffato da “sharing economy”.</p>
<p>Ecco pertanto la risposta alla domanda iniziale:<br />
<strong>A quali norme deve sottostare il privato?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A quelle vigenti nel proprio Paese. Al momento, in Italia (e non solo) chi è iscritto alla maggior parte dei siti di sharing economy (Airbnb, Uber, Gnammo, vizeat) è in torto e potrebbe essere chiamato a rispondere delle proprie azioni.</p>
<p>Per quanto riguarda poi la qualità del servizio vi rimando al prossimo articolo sulla teoria dell’<strong>autoregolamentazione</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/norme-della-sharing-economy/">A quali norme deve sottostare il privato?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://homelink.it/norme-della-sharing-economy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi svolge una funzione di controllo sulla sharing economy?</title>
		<link>https://homelink.it/controllo-sulla-sharing-economy/</link>
					<comments>https://homelink.it/controllo-sulla-sharing-economy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 16:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homelink.it/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questa è una domanda davvero interessante e merita almeno due risposte. Due come i principali contraenti dei servizi di sharing economy. Da un lato abbiamo l’ente/società/onlus che presta il servizio o gestisce la piattaforma e dall’altro ci sono i consumatori/creatori del servizio. Le leggi per le aziende di sharing economy. Già nel primo articolo ho [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/controllo-sulla-sharing-economy/">Chi svolge una funzione di controllo sulla sharing economy?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è una domanda davvero interessante e merita almeno due risposte. Due come i principali contraenti dei servizi di sharing economy.<br />
Da un lato abbiamo l’ente/società/onlus che presta il servizio o gestisce la piattaforma e dall’altro ci sono i consumatori/creatori del servizio.</p>
<p><strong>Le leggi per le aziende di sharing economy.</strong></p>
<p>Già nel primo articolo ho anticipato che chi si è occupato di regolamentare il funzionamento delle attività di sharing economy ha sbattuto la testa contro un muro. Prima di poter proporre una legge è infatti necessario comprendere bene il fenomeno che si vuole analizzare. Questo si è rivelato un compito davvero arduo. Spesso e volentieri, gli unici dati che si possono analizzare sono quelli forniti dalle stessa aziende.</p>
<p>Ogni volta che sentite dire quanti iscritti abbia air bnb, ad esempio, vi trovate davanti a delle statistiche autoprodotte. Non esistono al &nbsp;momento altri modi sicuri per inquadrare un fenomeno di così vasta portata.</p>
<p><strong>Come intervenire allora su una realtà poca chiara e in continua evoluzione?</strong></p>
<p>Fino ad oggi abbiamo visto solo alcune realtà locali approcciarsi timidamente al tema della regolamentazione (francamente con risultati deludenti).</p>
<p>Senza scendere troppo in dettaglio sulle soluzioni adottate all’estero, vorrei soffermarmi su quanto ci riguarda da vicino.</p>
<p>In <strong>Italia </strong>al momento è in discussione una proposta di legge (consultabile <a href="https://www.makingspeechestalk.com/ch/comment_sea/?id_speech=45">qui</a>). Il fulcro di questa proposta è il denaro.<br />
Strano a dirsi, anche se il fenomeno della condivisione è vecchio come il mondo, solo ora che costituisce un business di livello globale, si è ritenuto di dover intervenire a porvi delle regole.<br />
Per riassumere, tra le altre cose, questa proposta di legge si occupa di distinguere tra chi opera a livello “amatoriale” e i professionisti che ottengono un vero e proprio guadagno dall’attività.<br />
E’ stata quindi fissata una quota di 10.000 € l’anno oltre la quale si è considerati professionisti e si è quindi chiamati a pagare le tasse in base a tre diverse aliquote.<br />
Per i dettagli vi rimando al collegamento proposto. Per il resto sappiate che a effettuare i cosidetti controlli sarà l’<strong>antitrust</strong>.<br />
Inizialmente si era pensato di avvalersi dell’aiuto dell’INPS ma questi non si sono rivelati adatti. In particolare sono quasi del tutto analfabeti dal punto di vista informatico.<br />
<strong><br />
A quali norme deve sottostare il privato?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Siamo arrivati alla seconda domanda che forse è la più interessante dell’argomento. Stando ai dati di AirBnb verrebbe da dire che l’80% di chi leggerà queste righe ha almeno una volta affittato o scambiato la propria casa o condivisio la propria automobile.<br />
Si tratta di un argomento complesso che preferisco affrontare in modo dettagliato nel mio prossimo articolo!</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/controllo-sulla-sharing-economy/">Chi svolge una funzione di controllo sulla sharing economy?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://homelink.it/controllo-sulla-sharing-economy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il consumo collaborativo?</title>
		<link>https://homelink.it/consumo-collaborativo/</link>
					<comments>https://homelink.it/consumo-collaborativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[sharing economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homelink.it/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il consumo collaborativo non ha ancora una definizione condivisa e univoca. Al momento si può affermare senza dubbio che si tratti di un fenomeno che viene regolamentato e gestito più a livello metropolitano che internazionale. Nonostante come vedremo, si tratti di un fenomeno con cifre da capogiro, chi rientra nel consumo collaborativo opera infatti soprattutto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/consumo-collaborativo/">Cos&#8217;è il consumo collaborativo?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il consumo collaborativo non ha ancora una definizione condivisa e univoca. Al momento si può affermare senza dubbio che si tratti di un fenomeno che viene regolamentato e gestito più a livello metropolitano che internazionale.</p>
<p>Nonostante come vedremo, si tratti di un fenomeno con <strong>cifre da capogiro</strong>, chi rientra nel consumo collaborativo opera infatti soprattutto a livello locale. Allo stesso modo, chi si è occupato di descrivere e regolamentare il fenomeno opera prevalentemente in un contesto cittadino o regionale.</p>
<p>A livello mondiale solo alcuni stati hanno introdotto leggi, per lo più abbozzate, per inquadrare chi opera in questo settore. Anche a livello europeo manca quindi una vera e propria definizione di “consumo collaborativo” (entro giugno però, probabilmente verranno diramate delle linee guida in materia).</p>
<p>All’ avanguardia nella regolamentazione ci sono città come San Francisco, Parigi, Francoforte e più recentemente, Milano.<br />
Oltre alla città dell’EXPO, in <strong>Italia</strong>, una commissione di deputati ha depositato recentemente un primo disegno di legge sul tema.</p>
<p>Vediamo ora, prima di analizzare in dettaglio la proposta di legge, quali siano le fonti più autorevoli che si sono occupate di inquadrare e/o suddivdere le “sharing company”.</p>
<p><strong>L’OCSE</strong></p>
<p>Il comitato del turismo dell’OCSE pubblicherà nei prossimi giorni un resoconto che accomuna tutte le realtà che abbiamo almeno due caratteristiche fondamentali:</p>
<ul>
<li><strong>L’esperienzialità</strong></li>
<li><strong>Il peer to peer</strong></li>
</ul>
<p>Il primo termine vuole indicare le realtà che mettono al centro del proprio “business” l’esperienza. Per tanto, chi acquista un servizio o partecipa ad un’attività che è incentrata sul vivere un’esperienza unica, rientra in questa macrocategoria.</p>
<p>Il secondo, meno vago e più complicato, si riferisce a quella che fino ad ora abbiamo chiamato “condivisione”.<br />
Apparentemente il fenomeno sembra circoscriversi in una situazione nella quale un privato ceda o condivida, <strong>gratuitamente o non</strong>, un proprio bene ad un’altra persona.<br />
In realtà, approfondendo l’argomento si evince che chi mette in condivisione un proprio bene emerge come  una nuova figura nel mercato. Il fruitore del servizio diventa a sua volta offerente.</p>
<p>In una logica di libero mercato questo solleva non pochi interrogativi. I principali su cui i “policy maker” sono chiamati a ragionare sono:</p>
<ul>
<li>Queste nuove figure “rubano” il lavoro ad altre persone?</li>
<li>Come si applicano le regole previste per i professionisti, anche ai privati?</li>
<li>Chi svolge una eventuale funzione di controllo?</li>
</ul>
<p>Le risposte non possono purtroppo essere sbrigative! Vi rimando quindi al prossimo articolo per affrontare in dettaglio l&#8217;argomento.</p>
<p>Per ora vi lascio con questi spunti. La prossima settimana risponderò a queste e ad altre domande!</p>
<p>Grazie dell’attenzione e a presto,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giovanni</p>
<p>L'articolo <a href="https://homelink.it/consumo-collaborativo/">Cos&#8217;è il consumo collaborativo?</a> proviene da <a href="https://homelink.it">Scambiare casa con Homelink</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://homelink.it/consumo-collaborativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A (SSL is rejected)
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/72 queries in 0.062 seconds using Disk

Served from: homelink.it @ 2026-04-12 05:57:49 by W3 Total Cache
-->